SSDL: scopriamo le nuove società sportive dilettantistiche

SSDL: scopriamo le nuove società sportive dilettantistiche

Come anticipato nell’articolo precendente, “Società Sportiva dilettantistica lucrativa”, in breve SSDL, è la nuova denominazione che dal 1° gennaio 2018 le società sportive dilettantistiche devono utilizzare per svolgere la propria attività con fini di lucro, previa costituzione di una società in una delle forme previste dal titolo V del libro V del Codice Civile.

Perchè questa novità?

Questa novità epocale per il settore sportivo è stata introdotta, “probabilmente”, al fine di recuperare quel gettito fino adesso sommerso.

Le caratteristiche dell’SSDL: acronimo, organizzazione, direttore tecnico

La denominazione deve contenere l’acronimo SSDL, l’oggetto sociale deve avere lo scopo di svolgere e organizzare attività sportive dilettantistiche, ma sotto la supervisione di un direttore tecnico e dietro pagamento di un corrispettivo.

La figura del direttore tecnico nelle SSDL

Il direttore tecnice deve avere un diploma Isef o una laurea quadriennale in scienze motorie o una laurea magistrale in organizzazione dei servizi per lo sport e le attività motorie. Qualora nello statuto non venisse prevista la figura del direttore tecnico, o quest’ultimo non dovesse possedere le qualifiche richieste, la società non potrà svolgere alcuna attività commerciale e non potrà beneficiare delle agevolazioni previste.

Amministratori, una sola carica possibile

A pena di nullità dello statuto, gli amministratori non possono ricoprire la stessa carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione nell’ambito della stessa disciplina.

Riconoscimento CONI

Le SSDL, come le società non lucrative, devono richiedere il riconoscimento al CONI identificandosi, di conseguenza, in una delle 385 attività sportive riconosciute secondo la circolare n. 6/2017. Attualmente, viene auspicata un’implementazione delle attività presenti nell’elenco.

SSDL, dal punto di vista fiscale, cosa cambia

Sotto il profilo fiscale, tutte le attività effettuate dalla SSDL hanno natura commerciale, non esistono più attività istituzionali, i partecipanti alle attività sportive sono identificati come “i clienti” della società, i cui corrispettivi sono assoggettati all’aliquota Iva del 10%. L’aliquota Iva ridotta viene concessa solo nel caso in cui i servizi vengano erogati da società riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica attività sportiva in impianti gestiti direttamente. Nel caso in cui gli impianti non dovessero essere gestiti direttamente, i corrispettivi dei “clienti” verrebbero assoggettati all’aliquota ordinaria del 22%.

Tesseramento obbligatorio per le SSDL

Il tesseramento per partecipare a manifestazioni o per fini assicurativi rimane, comunque, “obbligatorio”. Secondo l’art. 74, c. 6 D.P.R. 633/1972, per le società sportive la detrazione di cui all’art. 19 è forfetizzata in misura pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Questo permette di recuperare l’Iva pagata sugli acquisti “inerenti”: affitti, utenze e collaboratori con partita Iva.

IRES

In termini di Ires, invece, gli utili vengono tassati al 50% dell’aliquota vigente. Al c. 367 della legge 205/2017 si evidenzia l’innalzamento delle indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi percepiti dalle società sportive che non concorrono a formare il reddito imponibile, dai 7.500 euro previsti fino al 31.12.2017, a un importo non superiore a 10.000 euro.

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