Antiriciclaggio: novità e GDPR
31 Maggio 2018
Dopo il precendente articolo introduttivo al nuovo regolamento europeo sulla Privacy (GDPR), vediamo ora come questo possa essere influenzato da altre normative, infatti dalla fatidica data del 25 maggio 2018 molte cose sono cambiate in materia di antiriciclaggio e queste hanno avuto riflesso anche sulla privacy.
Privacy VS Antiriciclaggio, chi prevale?
Da quello che si evince, analizzando le novità, i dati acquisiti e archiviati dai soggetti tenuti all’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio prevalgono sul diritto alla privacy.
Con l’entrata in vigore del regolamento europeo è stata affidata agli stati membri la facoltà di adottare disposizioni legislative intese a limitare determinati obblighi e diritti, qualora questa limitazione costituisca una misura necessaria per la salvaguardia di importanti interessi specifici, compresa la sicurezza pubblica e le attività di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati.
Antiriciclaggio, il quadro normativo
Questo riveste particolare importanza nel quadro della normativa antiriciclaggio. Questa normativa pone a carico dei soggetti obbligati una serie di adempimenti (come quelli di adeguata verifica della clientela) che postulano il compimento di alcune attività tra le quali è compresa l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità o di altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Conservazione del dato
Inoltre i soggetti obbligati in base alla normativa antiriciclaggio devono conservare i dati e le informazioni acquisite per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla prestazione professionale o occasionale.
Conclusioni
L’adempimento di questi obblighi evidentemente interferisce con alcuni diritti riconosciuti all’interessato dalla normativa sulla privacy, come il diritto alla cancellazione dei dati anche nella forma rafforzata del “diritto all’oblio” e il diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati.
Il nostro legislatore ha previsto delle limitazioni ai diritti dell’interessato, stabilendo che tali diritti non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto, tra gli altri, anche gli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio.