Coppie di fatto: facciamo chiarezza!
16 Aprile 2018
Come ben sappiamo la legge Cirinnà (Legge n. 76/2016) ha regolamentato le coppie di fatto oltre alle unioni civili per coppie omosessuali. Ma nella pratica come vengono ufficializzate queste unioni? Quali sono i diritti legali e fiscali che spettano ai conviventi che si registrano all’anagrafe del comune di residenza?
Cosa stabilisce la legge?
Come stabilito dalla legge Cirinnà, “i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile”. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso.
Come sopra specificato, se uno dei due conviventi risulta separato e non divorziato, la convivenza non può essere considerata di fatto e rientrare all’interno della legge Cirinnà.
Come si formalizza?
Per formalizzare davanti alla legge una convivenza di fatto va elaborata e presentata una dichiarazione all’anagrafe del comune di residenza, i due conviventi dovranno dichiarare di costituire una coppia di fatto e di coabitare nelle medesima casa, tale dichiarazione potrà essere sottoscritta di fronte all’ufficiale d’anagrafe o inviata mezzo fax o via telematica.
Con la Legge Cirinnà, ai conviventi di fatto verrà riconosciuto il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia, la possibilità di nominare il partner proprio rappresentate e il diritto di continuare a vivere nella casa di residenza dopo l’eventuale decesso del convivente proprietario dell’immobile.
È obbligatoria la registrazione all’anagrafe?
Non è obbligatorio formalizzare le convivenze tramite registrazione all’anagrafe, esistono in alternativa i contratti di convivenza, in questo caso si tratta di “convivenza di fatto non formalizzata”, più volte ribadito dalla nuova giurisprudenza, “i due conviventi costituiscono ugualmente una coppia, ma non godono dei diritti acquisiti tramite la convivenza di fatto formalmente registrate”.
I contratti di convivenza, entrati in vigore il 5 Giugno 2016 rientrano anche loro nella Legge Cirinnà e rappresentano un ulteriore garanzia che permette alla coppia di disciplinare i rapporti patrimoniali.
Che informazioni contiene il contrallo di convivenza?
Il contratto di convivenza contiene varie indicazioni, tra le quali il luogo di residenza, la modalità di contribuzione alla vita in comune in relazione al reddito percepito da ciascuno e, all’eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni.
Le differenze tra i partner delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
Ai fini prettamente fiscali è importante fare luce sulle differenze tra i partner delle unioni civili e le convivenze di fatto, i primi, sono assimilati al coniuge anche per l’applicazione di detrazioni e agevolazioni in dichiarazione dei redditi. Differente è la posizione delle coppie di fatto, in quanto il partner non si può considerare come un familiare a carico, difatti in dichiarazione dei redditi il convivente che ha un reddito inferiore alle 2.840,51 euro lorde (limite di reddito considerato valido perché un familiare sia considerato fiscalmente a carico), non potrà presentare la dichiarazione congiunta e apparire fiscalmente a carico del convivente.
Le detrazioni che si possono applicare.
Ci sono comunque delle detrazioni che si possono applicare anche nel caso della convivenza, come ad esempio quelle relative al 50% e 65% rispettivamente per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, bonus mobili al 50% per gli immobili oggetto di ristrutturazione agevolata, il convivente ha diritto alla detrazione per la parte di spesa sostenuta.
Inoltre, è importante ricordare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 5 Novembre 2008 nr. 26543, riguardo alla possibilità di beneficiare delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, ha equiparato la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente qualora il rapporto di convivenza sussista prima dell’inizio dei lavori, dimostrando il rapporto di convivenza tramite il trasferimento della residenza.