Fatturazione elettronica: fatture passive
19 Aprile 2018
Come già trattato in altri articoli, con l’inizio del 2019 ci sarà l’introduzione della fatturazione elettronica tra privati, sembra un momento ancora lontano ma qualsiasi processo nuovo spesso può mettere in evidenza problemi da affrontare (anche complessi), non solo tecnologici ma anche di un sistema sanzionatorio inadeguato che la riforma, inevitabilmente, porterà alla luce.
Cosa succede oggi al ricevimento di una fattura
Oggi chi riceve una fattura ha l’obbligo di registrarla con una certa tempistica. Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate ci ricordano che l’esercizio della detrazione presuppone l’esigibilità (fattura emessa) e il possesso materiale della fattura passiva.
L’Agenzia aggiunge che la fattura deve essere registrata al momento della ricezione, ma non è particolarmente severa nell’individuazione del momento di ricevimento. La dottrina ha individuato come momento di ricezione quello in cui la fattura perviene all’ente aziendale incaricato della registrazione. Il che appare ragionevole, ma anche funzionale all’organizzazione dell’azienda, cioè riconosce un lasso di tempo durante il quale l’azienda riceve, processa e verifica l’informazione.
Tale lasso di tempo appare fisiologico per evitare errori e truffe ai danni dell’azienda. Si pensi al caso di doppi pagamenti provocati da doppie registrazioni o da fatture per operazioni non autorizzate o recanti coordinate bancarie fraudolente.
In più, lo stesso impianto sanzionatorio IVA attribuisce rilevanza all’indebita detrazione, sicché la registrazione di una fattura errata, anche se successivamente rettificata, è sanzionabile.
Cosa cambierà con l’introduzione delle nuove tecnologie, che problemi potrebbero esserci? Facciamo un esempio, registrazione fatture passive
E’ l’ultimo giorno del 2019, sono tutti pronti a festeggiare l’arrivo del nuovo anno, le bottiglie per brindare sono già pronte in fresco.
L’azienda X trasmette all’azienda Y una fattura elettronica per un premio di fine anno assoggettandolo a IVA 22%.
L’azienda Y riceve la fattura che, in automatico, finisce nei propri registri IVA.
Nel mese di marzo, X rettifica la fattura essendosi accorta che la fattura doveva essere emessa senza IVA.
A questo punto Y viene sanzionata perché a gennaio ha detratto indebitamente l’imposta secondo le, ormai, remote indicazioni fornite al par. 2.8 della circolare 23/1999.
Ma cosa avrebbe potuto fare Y?
Si potrebbe ipotizzare il seguente comportamento: Y riceve la fattura, le assegna elettronicamente una data e un protocollo, ma evita assolutamente di registrarla. Successivamente, avvia le procedure di verifica interne e solo quando abbiano esito positivo autorizza la registrazione (entro i termini previsti per la particolare tipologia di operazione).
Non ci pare che questo comportamento precluda a Y il diritto di detrarre l’IVA, sia pur tardivamente rispetto al momento in cui l’imposta è divenuta esigibile.
Se, poi, le verifiche fossero negative, Y deve avere il diritto, attualmente non codificato, di respingere la fattura perché altrimenti, registrando una fattura con IVA non dovuta, si rende sanzionabile nei confronti dell’Erario, anche se poi la fattura viene stornata.
Ecco uno scenario possibile che si verificherà molto probabilmente, siete pronti ad affrontarlo?