IVA: detrazione e note accredito
10 Aprile 2018
Per espressa previsione dell’art. 26, c.2, il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art.19 l’Iva corrispondente alla variazione, registrandola nel registro acquisti oppure in rettifica in quello vendite.
Termine ultimo detrazione
L’art. 2, D.L. 50/2017, com’è noto, ha ristretto il termine ultimo (dies ad quem) per esercitare il diritto alla detrazione alla dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è esigibile che, nel caso delle note accredito, va declinato nell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Termine per recuperare l’IVA
Entro il 30 aprile 2018 spira quindi anche il termine per recuperare l’Iva per le variazioni in diminuzione, relative ai fatti indicati nell’art. 26, c. 2 il cui presupposto è sorto nel 2017, non si tratta di tutte le ipotesi, ma di quelle (sostanzialmente non dipendenti da sopravvenuti accordi) conseguenti a:
- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o, ancora, a seguito di un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis o di un piano attestato pubblicato al R.I. ex art. 67, c. 3-d), della legge fallimentare o, infine, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. A tal riguardo la C.M. 1/E/2018 non è inequivocabile in merito all’anno in cui l’imposta debba essere detratta, nel caso in cui la nota di accredito venga emessa successivamente (es. 30.04.2018) all’anno in cui sorge il diritto (es. 2017);
- nessun dubbio interpretativo, invece, per la disciplina degli accrediti ex c. 3 (errori di fatturazione e sopravvenuti accordi) che non fa rinvio ai termini dell’art.19, ma individua un termine ultimo mobile che non si può però spingere oltre l’anno dall’operazione originaria. In caso di reso merce avvenuto, per esempio, il 10.03.2018 a seguito di sopravvenuto accordo e relativo a una cessione effettuata il 15.04.2017, la nota con recupero dell’Iva può essere emessa al più tardi entro il 15.04.2018.
IVA: detrazione Iva e note accredito
Per espressa previsione dell’art. 26, c.2, il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art.19 l’Iva corrispondente alla variazione, registrandola nel registro acquisti oppure in rettifica in quello vendite.
L’art. 2, D.L. 50/2017, com’è noto, ha ristretto il termine ultimo (dies ad quem) per esercitare il diritto alla detrazione alla dichiarazione annuale relativa all’anno in cui l’imposta è esigibile che, nel caso delle note accredito, va declinato nell’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Qual è il termine?
Entro il 30 aprile 2018 è fissato il termine per recuperare l’Iva per le variazioni in diminuzione, relative ai fatti indicati nell’art. 26, c. 2 il cui presupposto è sorto nel 2017: non si tratta di tutte le ipotesi, ma di quelle (sostanzialmente non dipendenti da sopravvenuti accordi) conseguenti a:
- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o, ancora, a seguito di un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis o di un piano attestato pubblicato al R.I. ex art. 67, c. 3-d), della legge fallimentare o, infine, in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. A tal riguardo la C.M. 1/E/2018 non è inequivocabile in merito all’anno in cui l’imposta debba essere detratta, nel caso in cui la nota di accredito venga emessa successivamente (es. 30.04.2018) all’anno in cui sorge il diritto (es. 2017);
- nessun dubbio interpretativo, invece, per la disciplina degli accrediti ex c. 3 (errori di fatturazione e sopravvenuti accordi) che non fa rinvio ai termini dell’art.19, ma individua un termine ultimo mobile che non si può però spingere oltre l’anno dall’operazione originaria. In caso di reso merce avvenuto, per esempio, il 10.03.2018 a seguito di sopravvenuto accordo e relativo a una cessione effettuata il 15.04.2017, la nota con recupero dell’Iva può essere emessa al più tardi entro il 15.04.2018.