Lavoro autonomo occasionale: i requisiti
8 Aprile 2018
Quando è possibile parlare di lavoro autonomo occasionale? Quali sono i requisiti per essere definito tale. Scopriamolo insieme.
Siamo in presenza di lavoro autonomo occasionale, quando l’attività è esercitata in modo non abituale e senza un’organizzazione “minima”.
I requisiti del lavoro autonomo occasionale
Questi due concetti, cioè l’abitualità del lavoro e l’autonoma organizzazione, non hanno dei parametri precisi, perché non esiste un criterio generale che determini la saltuarietà, o meno, della prestazione, né l’esistenza di un’organizzazione: per valutare, quindi, se il lavoro autonomo sia effettivamente occasionale e non sia dunque necessaria l’apertura della partita Iva, vanno fatte ulteriori riflessioni.
Tetto massimo di compensi nel lavoro autonomo occasionale
Non esistono limiti di compensi specifici al di sopra dei quali il lavoro autonomo non può più essere considerato occasionale, non sussiste alcun obbligo di aprire la partita Iva se si superano i 5.000 euro annui di ricavi: il superamento di questo limite obbliga soltanto il lavoratore all’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps.
Possiamo parlare di lavoro autonomo occasionale, ad esempio, se si fatturano 9.000 euro per una sola prestazione saltuaria nei confronti di un solo committente.
Continuità dell’attività
Se invece si ha un rapporto continuativo con un committente, anche se per pochi giorni e con una retribuzione scarsa, ad esempio 100 euro ogni mese per una prestazione di 2 giorni mensili, il requisito dell’occasionalità viene a cadere, in quanto si dimostra la regolarità e la “stabilità” della prestazione.
Organizzazione autonoma
Così come non si può parlare di lavoro autonomo occasionale se emerge un’organizzazione autonoma nell’esercizio dell’attività: generalmente, si parla di attività autonomamente organizzata se è verificata la disponibilità di uno studio proprio, se ci sono collaboratori o dipendenti, o se esiste un sito internet relativo all’attività esercitata.
Vanno valutati di volta in volta i requisiti della continuità dell’attività e dell’organizzazione situazione per situazione.
Adempimenti del lavoro autonomo occasionale
L’introduzione dei contratti di prestazione occasionale non ha cambiato gli adempimenti legati al lavoro autonomo occasionale, che restano i medesimi: i compensi incassati si deve emettere una ricevuta, nella quale non è previsto l’addebito dell’Iva ma soltanto l’addebito di una ritenuta d’acconto del 20% (che poi è scomputata dall’Irpef dovuta in sede di dichiarazione dei redditi); la ritenuta non è effettuata se il committente è un privato, quindi se non è sostituto d’imposta. Scatta l’obbligo di apporre una marca da bollo da 2 euro se i compensi indicati nella singola ricevuta superano i 77,47 euro.
Il lavoratore dovrà poi ricordarsi di iscriversi alla Gestione separata Inps nel caso in cui superi il tetto annuo di 5.000 euro di compensi ed avvertire la ditta committente, in quanto gli obblighi previdenziali (versamento dei contributi, denuncia Uniemens) previsti per i lavoratori autonomi occasionali al superamento di tale limite sono gli stessi previsti per i co.co.co., o parasubordinati. L’interessato, dunque, dovrà soltanto iscriversi alla Gestione separata, mentre l’azienda dovrà trattenere 1/3 dei contributi dai compensi, versare i contributi dovuti (pari in totale, come abbiamo detto, al 33,23% dell’imponibile, compresa la quota di 1/3 a Suo carico) all’Inps e inserirli nella denuncia mensile Uniemens.
Lavoro autonomo occasionale nella dichiarazione dei redditi
In sede di dichiarazione dei redditi, compensi, spese inerenti (che vengono sottratte dai compensi) e ritenute d’acconto, assieme agli eventuali contributi previdenziali, devono essere esposti tra i redditi diversi, nel quadro D del modello 730 o RL del Modello Redditi (ex Unico).
I redditi derivanti dalle nuove prestazioni occasionali, invece, sono esenti dall’imposizione fiscale e non vanno dichiarati.