Regime forfettario 2018
14 Gennaio 2018
Il regime forfettario di cui all’art. 1, c. 54 L. 190/2014 si applica anche ai titolari di imprese individuali già in attività e in contabilità semplificata, che nell’anno precedente all’accesso soddisfano i requisiti richiesti, ossia:
- costo complessivo dei beni strumentali al lordo degli ammortamenti non superiore a 20.000,00 euro (con esclusione degli immobili e dei beni di costo unitario fino a 516,46 euro);
- spese per lavoro di terzi non superiore a 5.000 euro lordi;
- redditi da lavoro dipendente e assimilati fino a 30.000 euro (condizione non richiesta in caso di cessazione del rapporto di lavoro);
- ricavi generalmente non superiori a 30.000 euro (o diverso limite per particolari settori di attività)
Il regime forfettario comporta:
- l’assoggettamento a un’imposta fissa del 15% (sostitutiva di IRAP, IRPEF e relative addizionali regionali e comunali) su un reddito di impresa imponibile determinato forfettariamente in base a una percentuale di redditività, variabile in base all’attività esercitata, applicata ai ricavi incassati;
- il mancato esercizio della rivalsa dell’IVA per le operazioni attive e l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti e importazioni;
- la riduzione degli obblighi contabili e dei relativi costi (che dovrebbero essere contenuti, dati i bassi ricavi).
Il regime forfettario è superficialmente considerato vantaggioso per chi lo adotta, mentre al contrario in non pochi casi è penalizzante; per esempio, può arrecare danno al contribuente che:
- ha detrazioni per familiari a carico e oneri deducibili o detraibili da far valere;
- sostiene, in rapporto ai ricavi, rilevanti costi (che comprendono anche l’IVA addebitata in fattura, non detraibile);
- non opera con consumatori finali;
- non deve inserire più tipologie di reddito nella dichiarazione dei redditi;
- possiede il solo reddito derivante dall’impresa, per il quale nella dichiarazione dei redditi le imposte dovute nei modi ordinari non superano la detrazione di imposta per reddito di impresa minore.
Pertanto, colui che nel 2017 era in contabilità semplificata e che nel 2018 è ammesso “naturalmente” al regime forfettario, dovrà valutare con attenzione se rinunciare all’opzione per l’applicazione delle imposte dirette e dell’IVA nei modi ordinari; la scelta dovrà tener conto degli eventi dei futuri 3 anni, considerandone cumulativamente gli effetti. Si tratta di una decisione non sempre semplice, che talora necessiterebbe persino del possesso di capacità profetiche.